FAQ Calabria Energia
Per poter far parte della configurazione della Comunità Energetica Rinnovabile, ovvero diventarne membri, occorre verificare che sia rispettata la condizione di “vicinanza”.
Come previsto dalle “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” (04 aprile 2022) del GSE (par 2.3.1) i membri della Comunità Energetica Rinnovabile devono “essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (medesima cabina secondaria)”.
Il comma 3 dell’art 42 bis del decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n 8/2020 del 28/02/2020) definisce le condizioni che i clienti finali sono tenuti a rispettare per la costituzione di una CER, In particolate la lettera b) del medesimo comma 3 recita: “nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale”.
Il comma 16 dell’art 2 della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo definisce le Comunità Energetica Rinnovabile come un soggetto giuridico:
a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.