Le Comunità Energetiche Rinnovabili
La DIRETTIVA (UE) 2018/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, all’art. 2, definisce una comunità di energia rinnovabile come un soggetto giuridico:
- che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
- i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
Diverse, sono, quindi, le parole chiave da attenzionare, tra cui partecipazione aperta e volontaria, impianti condivisi, produzione e autoconsumo di energia (elettrica e termica) da fonti rinnovabili, condizione di “vicinanza” tra i membri e agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili.
La direzione intrapresa è, dunque, quella di uno scenario energetico che favorisce la generazione distribuita rispetto a quella centralizzata nei grandi impianti, al fine di produrre energia a chilometro zero.
Una lettura interessante inerente alla ricognizione delle prime esperienze di comunità energetiche rinnovabili in Italia è disponibile qui: Community Energy Map.pdf