Normativa Calabria Energia
Normativa di riferimento
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Indice dei contenuti
Normativa sulle CER
L’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019
La Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020
La delibera ARERA 318/2020/R/EEL
Il DM 16 settembre 2020
Le Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa del GSE
Il D.Lgs. 199/2021
Il D.Lgs n.210/2021 (Recepimento della Direttiva IEM UE 2019/944)
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Normativa sulle CER [↑ torna all’indice]
La normativa sulle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), in Italia, consiste nell’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 (convertito con la Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020), e nei relativi provvedimenti attuativi (la delibera 318/2020/R/eel dell’ARERA e il DM 16 settembre 2020 del MiSE).
In Italia, era già possibile, per i singoli cittadini o per gruppi di aziende, unirsi per finanziare l’installazione di un impianto condiviso e alimentato da fonti rinnovabili, ma non era previsto che tale impianto potesse “condividere” energia con più utenze.
Al contrario, oggi, i clienti finali, consumatori di energia elettrica, possono associarsi per produrre localmente, tramite fonti rinnovabili, l’energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno, “condividendola”.
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L’articolo 42-bis del Decreto Milleproroghe 162/2019 [↑ torna all’indice]
L’art. 42 bis introduce in Italia, infatti, in via sperimentale, l’autoconsumo collettivo e le CER. Le disposizioni in esso contenute assumono carattere di transitorietà (nelle more del pieno recepimento della direttiva 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili – direttiva RED II) e si applicano a soggetti che producono energia elettrica destinata al proprio consumo (individuale o collettivo) con nuovi impianti alimentati da fonti rinnovabili, di potenza complessiva singolarmente non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 162/19 (1° marzo 2020) ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva 2018/2001 (D.Lgs. 199/2021, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, ora in attesa dei provvedimenti attuativi, previsti agli articoli 8 e 32, da parte del MiTE e dell’ARERA).
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La Legge n. 8/2020 del 28 febbraio 2020 [↑ torna all’indice]
La legge n.8/2020 introduce alcuni punti salienti, in merito:
- alla condivisione dell’energia elettrica prodotta, che avviene tramite la rete di distribuzione esistente;
- alla definizione di energia condivisa, pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati, ammettendo anche i sistemi di accumulo;
- al perimetro della Comunità dell’energia rinnovabile: i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti rinnovabili devono essere ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione della CER, alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (cabina secondaria);
- ai diritti dei membri della CER, i quali:
- mantengono i propri diritti di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- possono recedere in ogni momento dalla configurazione, ma se concordato, in caso di recesso anticipato, compartecipano agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, nell’ambito del quale la Comunità stessa è il soggetto responsabile del riparto dell’energia condivisa;
- se clienti finali, possono demandare alla CER la gestione delle partite economiche di pagamento e di incasso verso i venditori e GSE.
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La delibera ARERA 318/2020/R/EEL [↑ torna all’indice]
La delibera ARERA 318/2020/R/EEL introduce un “Modello di regolazione virtuale”, in base al quale si applicano le tariffe vigenti e si restituiscono successivamente alcune componenti tariffarie. In particolare, limitatamente a una quantità di energia elettrica pari, per ogni ora, al minimo tra l’energia elettrica immessa dagli impianti ammessi dal decreto-legge 162/19 e l’energia elettrica complessivamente prelevata dai clienti finali connessi a un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione dell’impianto di produzione:
- Si restituiscono le componenti variabili degli oneri di rete (tariffa di trasmissione (TRASE) definita per le utenze in bassa tensione sommata al valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione (BTAU)) versati dal cliente finale, calcolati sulla base della sola energia condivisa. Complessivamente si parla di una restituzione di circa 8 €/MWh per le CER.
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Il DM 16 settembre 2020 [↑ torna all’indice]
Con il DM 16/9/20, il MISE ha stabilito un incentivo di valorizzazione dell’energia condivisa pari a 110 €/MWh per le Comunità dell’Energia.
L’incentivo è di tipo feed in premium e quindi a esso si aggiungono:
- La restituzione delle componenti di regolazione individuate da ARERA
- La remunerazione a prezzi di mercato dell’energia immessa in rete
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Le Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa“ del GSE [↑ torna all’indice]
L’11 aprile 2022, il GSE ha pubblicato le nuove “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” e le “Modalità di profilazione dei dati di misura e relative modalità di utilizzo“.
L’aggiornamento delle Regole tecniche, pubblicate nella prima versione nel mese di dicembre 2020, recepisce le modifiche del quadro normativo e regolatorio di riferimento seguite alla prima pubblicazione, e, in particolare, le novità riguardano:
- il periodo di applicazione dell’attuale meccanismo “transitorio”, che viene esteso fino alla data di adozione, da parte del MiTE e dell’ARERA, dei provvedimenti attuativi previsti agli articoli 8 e 32 del D.lgs. 199/2021;
- la possibilità, introdotta con la deliberazione 581/2020 dell’ARERA, di creare nuove unità di produzione nel caso di sezioni di impianto autonome, indipendenti e misurabili;
- il recepimento delle specificazioni riportate nel D.lgs. 199/2021 circa la possibilità di partecipare alle Comunità di energia rinnovabile per tutti i consumatori, gli azionisti o i membri che possono esercitare poteri di controllo e i soggetti inclusi nelle autorità locali;
- alcune precisazioni circa i contenuti minimi dello Statuto/atto costitutivo delle Comunità di energia rinnovabile e i soggetti che, seppur non facenti parte delle configurazioni, assumono rilevanza per le stesse;
- la revisione delle modalità e tempistiche di calcolo dei contributi economici, con specifico riferimento al caso di mancata trasmissione al GSE di alcune misure, da parte del Gestore di rete.
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Il D. Lgs. 199/2021 [↑ torna all’indice]
Quanto al dimensionamento, all’età e all’allacciamento degli impianti, il D.Lgs. 199/2021 ha recentemente reso meno stringenti i requisiti tutt’ora vigenti, stabilendo i seguenti criteri (che entreranno in vigore all’emanazione dei provvedimenti attuativi MiTE e dell’ARERA):
- Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono avere una potenza complessiva non superiore a 1 MW (contro i 200kW secondo la normativa transitoria corrente);
- Gli impianti devono essere connessi alla rete elettrica attraverso la stessa cabina primaria (il confine per la verifica di “vicinanza” tra i membri e agli impianti è oggi la cabina secondaria) a cui fanno capo anche tutti gli associati alla comunità energetica;
- Possono aderire alla comunità energetica anche impianti a fonti rinnovabili già esistenti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021, purché in misura non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità.
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Il D. Lgs n. 210/2021 (Recepimento della Direttiva IEM UE 2019/944) [↑ torna all’indice]
Alla direttiva RED II subentra la Direttiva UE 2019/944 del 05/06/2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, che ha modificato la direttiva 2012/27/UE IEM.
Tale direttiva ha introdotto nuove figure a complessità crescente, al fine di favorire la partecipazione degli utenti finali e non al mercato dell’energia elettrica, fra cui le CEC (Citizen’s Energy Community), per le quali non si prevedono principi di autonomia e prossimità, come per le CER.
La direttiva (UE) 2019/944 è stata recepita in Italia con il D.lgs n.210/2021, entrato in vigore il 26/12/2021.
Per un approfondimento sulle differenze tra le CEC e le CER si rimanda a Le comunità energetiche in Italia – Orange book- Utilitatis-RSE.
NORMATIVA
DIRETTIVE EUROPEE
La Direttiva (UE) RED II 2018/2001 (La Direttiva sulle energie rinnovabili)
La Direttiva (UE) CELEX 2019/944 (La Direttiva sul mercato interno dell’energia elettrica)
NORMATIVA NAZIONALE
ALLEGATO 1: Regole Operative CACER
Legge n. 8/2020 (Rubricato art. 42 bis nel D.L. 162/2019)
D.lgs n.199/2021 (Recepimento della Direttiva EU 2018/2001)
D.lgs n.210/2021 (Recepimento della Direttiva EU 2019/944)
D.L. 17/2022 Misure urgenti per lo sviluppo delle energie rinnovabili
Deliberazione ARERA del 4 Agosto 2020 n. 318/2020/R/EEL
NORMATIVA REGIONALE