Come realizzare una CER

STEP 6: Realizzazione impianti

Progettazione, ottenimento eventuali autorizzazioni, installazione e connessione alla rete elettrica di distribuzione

Il cuore tecnologico della CER è rappresentato dagli impianti di produzione da fonte rinnovabile.

Requisiti da rispettare per la progettazione degli impianti a fonte rinnovabile

All’interno della CER, possono essere presenti anche più impianti a fonte rinnovabile, aventi produttori diversi fra loro, e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali, purché tutti connessi a reti elettriche di bassa tensione, alimentati dalla medesima cabina di trasformazione MT/BT. La potenza massima di ciascun impianto non può però superare i 200 kW, secondo la normativa transitoria vigente.

Inoltre, è necessario prestare particolare attenzione al rispetto di tutti i requisiti previsti dalle Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa del GSE.

Di fondamentale importanza sono la verifica e la cura delle procedure autorizzative che, per le diverse aree/superfici individuate o per la tipologia di impianto, potrebbero presentare differenze.

Regime autorizzativo per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Calabria

In base alla LR n. 34 del 12 agosto 2002, referente per l’Autorizzazione Unica è la Regione, mentre alle Province sono delegati i compiti per l’adozione di programmi di intervento per promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili. La DGR n. 871 del 29 dicembre 2010 e la LR n. 42 del 29 dicembre 2008 sono le principali fonti normative a disciplinare le autorizzazioni.

L’autorizzazione Unica è necessaria per gli impianti di potenza superiore a 1 MW

Al di sotto di tale soglia di potenza, è sufficiente la Procedura Autorizzativa Semplificata o la Comunicazione, per le quali i referenti sono i Comuni. In particolare, con la DGR n.81 del 13 marzo 2012, la Regione ha esteso la PAS agli impianti fino a 1 MW.

Per un approfondimento sulle semplificazioni introdotte rispetto a quanto previsto dalle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di cui all’allegato annesso al DM 10 settembre 2010, si rimanda alla pagina dedicata del GSE.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riassumono, di seguito le novità più salienti in tema di autorizzazioni e connessione degli impianti a fonte rinnovabile.

Misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Focus decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77

Dal 1° giugno 2021, è in vigore il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, cosiddetto decreto-legge semplificazioni, che introduce una serie di novità, di seguito sintetizzate.

Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici

Ai sensi dell’art. 31, gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-alone” e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure.

Con la conversione del DL n° 21 del 21/03/2022 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” e del DL n°17 del 01/03/2021”Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” viene prevista la possibilità di utilizzare la procedura abilitativa semplificata (PAS) per gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 20 MW e delle relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering

L’art. 32 definisce i casi in cui gli interventi di revamping e repowering di impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti possono essere considerati “non sostanziali” e quindi autorizzabili mediante la procedura abilitativa semplificata (PAS).

Focus decreto-legge 1° marzo 2022 n.17/2022

Inoltre, il decreto-legge n.17/2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2022 e in vigore dal 2 marzo 2022, introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Il decreto-legge dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U.

Installazione di impianti a fonti rinnovabili: semplificazioni urbanistico-normative

Sostituendo il comma 5 dell’art.7-bis del D.lgs. 28/2011, si dispone che l’installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal D.lgs. 42/2004, a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’art.136, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico comma 1, lettere b) e c), ovvero:

  • b) le ville, i giardini e i pa rchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale , (( inclusi i centri ed i nuclei storici ));

Connessione alla rete elettrica di distribuzione degli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW: il Modello unico

In data 14/04/2022, sono stati pubblicati i nuovi template per la compilazione della Parte I (da inviare prima dell’inizio dei lavori) e Parte II (da inviare alla fine dei lavori) ) del Modello Unico per impianti fotovoltaici, previsto dal Decreto Ministeriale del 19 maggio 2015, poi aggiornato e integrato dal D. Lgs 199/2021 e dalla Deliberazione 128/2022. I nuovi template del Modello Unico consentono un iter semplificato:

  • per la connessione degli impianti fotovoltaici fino a 50 kW alla rete elettrica di distribuzione;
  • per l’accesso al regime del Ritiro Dedicato.

Modello unico per impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW

Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge 17/2022, con apposito decreto del MITE saranno individuate le condizioni e le modalità per l’estensione del modello unico semplificato di cui all’art.25, comma 3, lettera a), del d.lgs. 199/2021, agli impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati ai sensi dell’art.7-bis, comma 5, del d.lgs. 28/2011, come modificato dall’art.9 del decreto 1° marzo 2022 n.17/2022.

Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee

Con riferimento all’art. 22 comma 1 lett. a) del d.lgs. 199/2021, si stabilisce che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, inclusi i procedimenti per l’adozione del provvedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale), l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante.

MODULISTICA

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