STEP 5: Predisposizione e approvazione atti CER
Autorizzazione alla stipula dell’atto costitutivo e approvazione statuto
Statuto e Atto Costitutivo
La CER deve costituirsi come soggetto giuridico autonomo (quale a titolo d’esempio: associazione, ente del terzo settore, cooperativa, cooperativa benefit, consorzio, partenariato, organizzazione senza scopo di lucro) che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi.
La CER deve poi essere proprietaria, ovvero avere la piena disponibilità, degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione, sulla base di un titolo giuridico (quale, a titolo d’esempio, l’usufrutto, il comodato d’uso o altro titolo contrattuale).
Come fare per scegliere la forma giuridica
A titolo esemplificativo, e non esaustivo:
- Per una CER di grandi dimensioni, con investimenti importanti, la forma giuridica potrebbe essere quella della società cooperativa o dell’impresa sociale (attese la necessità di riparto delle responsabilità e il recupero dell’IVA);
- Per una CER di piccole dimensioni, e con bassi investimenti, la forma giuridica potrebbe essere quella dell’associazione non riconosciuta, con conseguenti vantaggi di natura fiscale.
L’11 aprile 2022, il GSE ha pubblicato le nuove Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa, in cui individua gli elementi essenziali dell’atto costitutivo o Statuto della CER (cfr. paragrafo 2.3.3).